Fac simile scheda Elezioni Regionali Lombardia 2018
N.B. la posizione dei simboli all'interno delle coalizioni varia in base alla provincia.
FAC-Simile della scheda di voto Regionali 2018
Le elezioni per la presidenza e il consiglio regionale della Lombardia si sono tenute il 4 Marzo 2018
Risultati e percentuali delle elezioni:
Sulla scheda sarà possibile scegliere il simbolo del partito e scrivere fino a due preferenze per i consiglieri regionali, purchè siano della stessa lista ma di sesso differente
La legge regionale n. 17/2012 concorre a regolare le elezioni in Lombardia con le norme statali contenute nelle leggi nn. 108/68 e 43/95 le quali trovano applicazione in quanto compatibili e per quanto non diversamente disciplinato dalla legge regionale.
La legge regionale n. 17/2012 è stata modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 38, approvata dal Consiglio regionale in data 21 dicembre 2017, che ha adeguato la legislazione elettorale regionale alla sopravvenuta normativa statale di principio (cfr. legge n. 20/2016) recante disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali.
L’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione
Il numero di Consiglieri è fissato a 80 compreso il Presidente della Regione.
È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale.
Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza; un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza. E' stato abolito il cd 'listino bloccato'.
Raccolta delle firme
Non è più necessaria la raccolta firme per il candidato Presidente e per le liste provinciali espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio Regionale e regolarmente costituiti all’atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.
L’obbligo rimane, invece, per le altre liste provinciali. In caso di elezioni anticipate, il numero di firme richieste e' ridotto alla meta'.
Premio di maggioranza e tutela delle minoranze
Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati:
almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi.
Rappresentanza dei territori
Per garantire la rappresentanza di ogni parte del territorio, dovrà obbligatoriamente entrare a far parte del Consiglio regionale almeno un rappresentante di ciascun territorio provinciale, coincidente con le circoscrizioni provinciali esistenti alla data dell’ 1 gennaio 2012 (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).
Equilibrio nella rappresentanza dei generi
E’ prevista l’alternanza di genere nelle liste provinciali plurinominali: queste devono essere composte da candidati di entrambi i sessi debitamente alternati per posizione. Inoltre, in ciascuna lista provinciale i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60% del totale.
Divieto di terzo mandato
Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
Come si vota
La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può, a scelta:
L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.
Di seguito la scheda delle elezioni del 2013 e i risultati
Le elezioni per la presidenza e il consiglio regionale della Lombardia si sono tenute il 4 Marzo 2018
Risultati e percentuali delle elezioni:
Sulla scheda sarà possibile scegliere il simbolo del partito e scrivere fino a due preferenze per i consiglieri regionali, purchè siano della stessa lista ma di sesso differente
Legge elettorale ed elezioni regionali
La legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 “Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione”, approvata in data 26 ottobre 2012 dal Consiglio Regionale della Lombardia, costituisce la principale fonte normativa delle elezioni regionali in Lombardia.La legge regionale n. 17/2012 concorre a regolare le elezioni in Lombardia con le norme statali contenute nelle leggi nn. 108/68 e 43/95 le quali trovano applicazione in quanto compatibili e per quanto non diversamente disciplinato dalla legge regionale.
La legge regionale n. 17/2012 è stata modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 38, approvata dal Consiglio regionale in data 21 dicembre 2017, che ha adeguato la legislazione elettorale regionale alla sopravvenuta normativa statale di principio (cfr. legge n. 20/2016) recante disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali.
L’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione
Il numero di Consiglieri è fissato a 80 compreso il Presidente della Regione.
È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale.
Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza; un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza. E' stato abolito il cd 'listino bloccato'.
Raccolta delle firme
Non è più necessaria la raccolta firme per il candidato Presidente e per le liste provinciali espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio Regionale e regolarmente costituiti all’atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.
L’obbligo rimane, invece, per le altre liste provinciali. In caso di elezioni anticipate, il numero di firme richieste e' ridotto alla meta'.
Premio di maggioranza e tutela delle minoranze
Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati:
almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi.
Rappresentanza dei territori
Per garantire la rappresentanza di ogni parte del territorio, dovrà obbligatoriamente entrare a far parte del Consiglio regionale almeno un rappresentante di ciascun territorio provinciale, coincidente con le circoscrizioni provinciali esistenti alla data dell’ 1 gennaio 2012 (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).
Equilibrio nella rappresentanza dei generi
E’ prevista l’alternanza di genere nelle liste provinciali plurinominali: queste devono essere composte da candidati di entrambi i sessi debitamente alternati per posizione. Inoltre, in ciascuna lista provinciale i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60% del totale.
Divieto di terzo mandato
Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
Come si vota
La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può, a scelta:
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
- votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.
L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.
Di seguito la scheda delle elezioni del 2013 e i risultati
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